Cosa fare se
non viene accettata
Il pubblico ufficiale o il
funzionario dell'ufficio pubblico che non ammette
l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà, nonostante ci siano
tutti i presupposti per accoglierla, incorre nelle
sanzioni previste dall'art. 328 del Codice penale
e rischiano di essere puniti per omissioni o rifiuto
di atti d'ufficio.
Il
cittadino dovrà, in primo luogo, accertare
chi è il responsabile della pratica inoltrata,
richiedendo nome, cognome e qualifica, inoltre è
necessario conoscere il numero di protocollo della
stessa e il tipo di procedimento attribuito.
Così come la Pubblica
Amministrazione sa chi è il suo interlocutore,
il cittadino, ha altrettanto diritto di sapere chi
segue il procedimento che lo riguarda e come risalire
agli atti relativi.
Ottenuti i dati, il cittadino
dovrà richiedere, per iscritto, le ragioni
del mancato accoglimento dell'autocertificazione
o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
segnalando anche, per conoscenza, il tesserino,
con gli estremi della pratica al Comitato Provinciale
della Pubblica Amministrazione presso la Prefettura
del luogo in cui è stata rifiutata l'autocertificazione
e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip.
Funzione Pubblica - ROMA.
La richiesta deve essere redatta in forma scritta.
Se entro trenta giorni dalla data della richiesta,
il pubblico ufficiale o l'incaricato non compie
l'atto e non risponde per esporre le ragioni del
ritardo/rifiuto, scattano i presupposti per le sanzioni
della reclusione fino a un anno o della multa fino
a due milioni di lire.
Il termine dei trenta giorni decorre dalla data
di ricezione della richiesta.
La procedibilità è d'ufficio, pertanto
non sono richieste querele, istanze o quant'altro.
Quindi colui che si vedrà rifiutata la propria
autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva,
si troverà nelle condizioni di denunciare
semplicemente l'omissione di atti d'ufficio.