Sottoscrizione,
autentica della firma e imposte di bollo
La legge istitutiva dell'autocertificazione,
prevedeva che l'autocertificazione doveva essere
sottoscritta e autenticata.
Con l'emanazione del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n°
445, l'obbligo dell'autocertificazione della firma
rimane solo per la "dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà" quando la stessa
non è contenuta in una istanza.
Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione
(autocertificazioni), è sufficiente la sottoscrizione
dell'interessato.
L'autenticità della firma delle dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà, può
essere eseguita dai seguenti pubblici ufficiali:
notai, cancellieri, segretari comunali e funzionari
incaricati dai sindaci, anche di comuni diversi
da quello di residenza, nonchè dal funzionario
competente a ricevere la documentazione e dal funzionario
incaricato dal gestore di pubblici servizi.
l'autentica della firma è soggetta ad imposta
di bollo.
Nessuna imposta di bollo deve, peraltro, essere
corisposta dal cittadino quando comprova che l'uso
dell'atto è esente, per legge, dall'imposta.
(Principali usi che giustificano l'esenzione dall'imposta
di bollo: pensionistico, assegni familiari, leva
militare, iscriz. liste di collocamento, ecc.