Altre disposizioni
di semplificazione amministrativa
1) LA NASCITA DI UN FIGLIO
I genitori, o uno di essi, possono dichiarare,
entro 10 giorni dal parto, la nascita del proprio
figlio presso il Comune di residenza, anche
se la nascita è avvenuta in altro Comune.
Si può anche dichiarare:
a) al Direttore Sanitario del centro di nascita
(ospedale, casa di cura), entro 3 giorni dal
parto;
b) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune
ove è nato il bambino, entro 10 giorni
dal parto;
c) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune
di residenza del padre quando questi abbia la
residenza in un Comune diverso da quello della
madre e a condizione che ella acconsenta, entro
10 giorni dal parto.
2) VALIDITA' DI CERTIFICATI
Tutti i certificati anagrafici, le certificazioni
dello stato civile, gli estratti e le copie
integrali degli atti di stato civile rilasciati
dai servizi demografici, hanno validità
6 mesi dalla data di rilascio.
E' ammessa la presentazione delle certificazioni
"scadute" purchè le informazioni
contenute nei certificati stessi non siano variate.
In questo caso, basterà apporre sul certificato
una dichiarazione non autenticata, resa dal
titolare dello stesso, che attesti che le informazioni
contenute nel certificato, non hanno subito
variazioni dalla data di rilascio.
Ha validità illimitata ogni certificato
non soggetto a modificazione (ad es.: certificati
storici, di morte, titolo di studio).
3) ESTRATI DEGLI ATTI DI STATO CIVILE
La pubblica amministrazione, non può
richiedere estratti di atti di stato civile
al cittadino, ma dovrà procurarseli richiedendolo
direttamente all'ufficiale di stato civile competente.
4) ACCERTAMENTI D'UFFICIO
Le pubbliche amministrazioni, non possono richiedere
ai cittadini la produzione di certificati attestanti
l'assenza di precedenti penali e l'assenza di
carichi pendenti.
Detti certificati, devono essere accertati,
presso gli uffici competenti, direttamente dall'amministratore
che deve emanare il provvedimento.
Le singole amministrazioni pubbliche, non possono
richiedere atti o certificati concernenti fatti,
stati o qualità personali, che risultino
attestati in documenti già in loro possesso
o che esse stesse siano tenute a certificare.
5) ACQUISIZIONE DIRETTA DEI CERTIFICATI
Qualora l'interessato non intenda o non sia
in grado di utilizzare le autodichiarazioni,
i certificati concernenti fatti, stati o qualità
personali risultanti da albi o da pubblici registri
tenuti o conservati da una pubblica amministrazione,
sono sempre acquisiti d'ufficio dall'amministrazione
procedente, su semplice indicazione da parte
dell'interessato della specifica amministrazione
che conserva l'albo o il registro.
6) NON PIU' PREVISTA L'AUTENTICAZIONE DELLA
FIRMA
Nelle istanze da produrre agli organi della
pubblica amministrazione ed ai gestori o esercenti
di pubblici servizi, non è più
necessaria l'autenticazione della sottoscrizione
(firma), se l'interessato appone la firma in
presenza del dipendente addetto a riceverla,
oppure se l'istanza è presentata unitamente
a copia fotostatica, ancorchè non autenticata,
di un documento di identità del sottoscrittore.
L'istanza e la copia fotostatica del documento
di identità, possono essere inviate per
via telematica.
La sottoscrizione di istanze non è soggetta
ad autenticazione anche nei casi in cui contiene
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
7) COPIE AUTENTICHE DI PUBBLICAZIONI
L'interessato può sottoscrivere una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla
quale risulti la conoscenza del fatto che la
copia della dichiarazione allegata, è
conforme all'originale (per i pubblici concorsi
ha lo stesso valore della copia autentica).
Se questa dichiarazione è contestuale
ad una istanza, la firma non va autenticata.
8) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI
STRANIERI
Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive
siano presentate da cittadini della Comunità
Europea, si applicano le stesse modalità
previste per i cittadini Italiani.
I cittadini extracomunitari, residenti in Italia
secondo le disposizioni del regolamento anagrafico
della popolazione residente, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica il 30 Maggio
1989, n. 233, possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive limitatamente ai casi in cui si
tratti di comprovare stati, fatti e qualità
personali certificabili o attestabili da parte
di soggetti pubblici o privati italiani.
9) DOCUMENTO D'IDENTITA' IN SOSTITUZIONE DEI
CERTIFICATI
In occasione dell'accertazione della domanda,
è vietato alle amministrazioni pubbliche,
ai gestori ed agli esercenti di pubblici servizi,
richiedere certificazioni che attestino dati
o qualità già contenuti nel documento
di identità.
I dati relativi al cognome, nome, luogo e data
di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza,
attestati in documenti di riconoscimento in
corso di validità, hanno lo stesso valore
dei corrispondenti certificati.
10) PRODUZIONE DI COPIE AUTENTICHE
La produzione di atti e documenti, sono pienamente
equipollenti agli originali.
L'autenticazione di un documento, può
essere effettuata dal funzionario competente,
dal quale è stato emesso l'originale,
da quello presso il quale l'originale è
depositato o conservato, o da quello al quale
deve essere presentato il documento, nonchè
da un notaio, cancelliere, segretario comunale,
o altro funzionario incaricato dal sindaco.
Nel caso in cui si debba presentare all'amministrazione
copia autentica di un documento, l'autenticazione
della copia può essere fatta dal responsabile
del procedimento o dal dipendente competente
a ricevere la documentazione, dietro esibizione
dell'originale.
In questo caso, la copia autentica può
eseere utilizzata solo nel procedimento in corso.
11) PIU' SEMPLICE PARTECIPARE AI CONCORSI
E' abrogata l'autenticazione della firma per
la presentazione delle domande ai concorsi pubblici,
nonchè ad esami per il conseguimento
di abilitazioni, diplomi o titoli culturali;
non è inoltre più previsto il
limite di età, tranne che per alcuni
casi particolari previsti dalle singole amministrazioni,
in relazione alla natura del servizio.
Sono conseguentemente aboliti, i titoli preferenziali
relativi all'età.
Se due o più candidati ottengono, a conclusione
delle operazioni di valutazione dei titoli e
delle prove di esame, pari punteggio, è
preferito il candidato più giovane di
età.
12) AUTENTICAZIONE DI FOTOGRAFIA
La fotografia, può essere autenticata
direttamente dall'ufficio che rilascia il certificato,
purchè sia presentata personalmente dall'interessato.
L'autentica di una foto, può essere effettuata
solo se richiesta espressamente da una norma
di legge (passaporto, patente).
13) NOVITA' IN MATERIA DI RILASCIO DELLE CARTE
D'IDENTITA' E PASSAPORTO
La carta di identità, può essere
rinnovata sei mesi prima della scadenza.
Nei documenti di riconoscimento, non è
più necessaria l'indicazione dello stato
civile, a meno che non lo richieda espressamente
l'interessato.
I giovani in attesa di svolgere il servizio
di leva obbligatorio, potranno ottenere subito
il rilascio della carta di identità e/o
del passaporto; è infatti abrogata la
norma che prevedeva il nulla osta obbligatorio
per il rilascio del passaporto e/o della carta
di identità.
14) FIRME DI PIU' PERSONE SEPARATAMENTE
I documenti che richiedono la firma di più
persone, possono essere sottoscritti anche separatamente
ed in momenti diversi.
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